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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL' A.O.M. MANTOVA

Il 27 Giugno 1969 presso lo studio legale il Notaio Guggenini Dott. Franco redige l'Atto Costitutivo  dell'

"ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA MANTOVANA".

I sig. presenti innanzi al Notaio sono:

Tellini Ernesto-Trombani Umberto-Boccaletti Alberino-

Sottili Adelio-Carli Danilo-Corridori Anselmo-Emissivi Claudio-Rossi Rag.Olindo (Vice Presidente)-Bonafini Agostino-Tonelli Cav. Giuseppe (Presidente)-Negri Dott. Bruno-Ghizzi Tacito.

L'Associazione ha durata illimitata e il suo patrimonio è costituito dai contributi dei soci e da eventuali donazioni e lasciti da parte di Enti e di Privati.

Il Consiglio Direttivo potrà ammettere quali soci anche allevatori fuori Provincia ed anche di nazionalità estera.

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.

Il C.D. delibera l'affiliazione dell'A.O.M. alla F.O.I, legalmente riconosciuta e ne osserverà lo Statuto.

 

Art.1) E' costituita una libera associazione fra gli allevatori con domicilio stabile nella Provincia di Mantova.

 

Art.2) Avrà sede in Mantova.

 

Art.3) La durata dell'A.O.M. è illimitata.

 

Art.4) L'A.O.M. non persegue fini speculativi.

 

Art.5) Possono far parte dell'A.O.M. tutti gli allevatori di uccelli da gabbia e da voliera.

 

Art.6) Le domande di ammissione sono esaminate dal C.D.

 

Art.7) I soci Onorari potranno partecipare alle assemblee, senza però aver diritto di voto.

 

Art.8) Il socio cessa di appartenere all'A.O.M. :

         - per recesso

         - per scioglimento

         - per espulsione

 

Art.9) Entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, il C.D sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria dei soci il conto consuntivo.

 

Art.10) Prima dell'Assemblea, il bilancio consuntivo sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art.11) Unitamente al bilancio consuntivo, il C.D presenterà all'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

 

Art.12) Gli organi dell'A.O.M. sono:

           - Il Consiglio Direttivo

           - Il Collegio dei Revisori dei Conti

           - Il Collegio dei Probiviri

 

Art.13) L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, prese a norma di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci.

 

Art.14) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie .

L'assemblea ordinaria avrà luogo una volta all'anno e nella sede che verrà fissata dal C.D. e procederà alla discussione dell'ordine del giorno e alla nomina dell cariche.

Potranno essere convocate dal C.D. su domanda di almeno un quinto dei soci,anche assemblee straordinarie. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre 30 giorni dalla richiesta.

 

Art.15) La convocazione delle Assemblee sia Ordinaria che Straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso da inviarsi ai soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

 

Art.16) L'assemblea ordinaria o straordinaria sarà valida con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci.

 

Art. 17) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.

 

Art.18) Le votazioni potranno essere fatte per appello nominale o a scrutinio segreto. Per la nomina delle cariche sociali saranno fatte a mezzo scheda segreta.

 

Art. 19) Alla fine delle Assemblee,dovrà essere redatto un verbale letto e approvato, che sarà firmato dal Presidente e trascritto su apposito registro.

 

Art. 20) L'A.O.M è retta da un consiglio Direttivo composto da 9 membri che vengono eletti dall'Assemblea generale tra i soci.

 

Art.21) Il Presidente,il Vice Presidente ed il Segretario vengono nominati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione,scegliendoli fra i suoi membri.

Il segretario potrà essere anche una persona estranea al Consiglio: in questo caso non avrà diritto al voto. Il segretario potrà anche svolgere la mansione di Cassiere.

 

Art.22) Al Consiglio Direttivo,che dura in carica 3 anni,spettano i più ampi poteri e facoltà per l'Amministrazione e la direzione tecnica dell'A.O.M.

- Spetta al Consiglio Direttivo esaminare le nuove domande di ammissione,concedere il recesso e decretare l'espulsione dei soci.

- Amministrare il patrimonio sociale ecc.

 

Art.23) Il Presidente è capo dell'Associazione,la rappresenta legalmente e fa osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti;da esecuzione alle delibere dell'Assemblea,del C.D.,sottoscrive gli atti sociali e vigila per il buon andamento dell'A.O.M.

Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. In caso di assenza le funzioni spettano al Vice Presidente.

 

Art.24) Le adunanze del C.D. verranno indette dal Presidente ed in assenza dal Vice Presidente,ogni qualvolta lo riterra opportuno,mediante avviso da inviare a ciascun consigliere almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.Nell'avviso stesso, dovranno essere specificati l'ora e la località dove si svolgerà l'adunanza e gli argomenti da trattare.

 

Art.25) Il consigliere che per tre volte consecutive non prenderà parte alle adunanze,sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito,nel C.D.,con il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo il nono eletto dall'assemblea generale in occasione della nomina del Consiglio Direttivo.

Il subentrante rimarrà in carica fino alla riunione della prima assemblea generale ordinaria.

 

Art.26) Tutte le delibere del C.D. devono essere raccolte in un verbale approvato da tutti i presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art.27) I Revisori dei conti saranno eletti dall'Assemblea anche tra non soci.Essi saranno in tre effettivi e due supplementi,resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei conti eleggera il suo Presidente.

Il loro compito sarà quello di esaminare il bilancio consuntivo annuale,presentando alla fine dei lavori ,una dettagliata relazione scritta alla assemblea generale e di fare le ispezioni contabili che reputeranno opportune e necessarie.

Delle riunioni dei Revisori dei conti dovranno essere redatti sull'apposito registro,i verbali relativi.

 

Art.28) Per dirimere tutte le controversie che sorgessero fra soci,funzionerà un Comitato di Probiviri,composto da tre membri,scelti fra persone

che non facciano parte dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea Generale ordinaria e durano in carica tre anni.

I soci sono obbligati a sottoporre al giudizio dei probiviri le risoluzioni di tutte le controversie che insorgessero fra loro per questioni ornitologiche in genere.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli e il loro giudizio è inappellabile.

 

Art.29) Il C.D. redigerà il regolamento generale delle mostre ed esposizioni da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione.

 

Art.30) In caso di scioglimento,il patrimonio associativo sarà devoluto ad Associazioni od Enti che hanno scopi analoghi.

 

Art.31) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto,valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

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