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DECRETO CITES

 

Si rende noto che, dopo lunga attesa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto del 5 ottobre 2010.

Si tratta di nuove importanti disposizioni che modificano le normative attualmente in vigore e riguardano l’allevamento, la detenzione e la cessione di alcune specie inserite negli elenchi CITES in allegato “B”.

Per le seguenti specie:

AGAPORNIS FICHERI,    
AGAPORNIS PERSONATA,
NEOPHEMA ELEGANS,   
NANDAYUS NENDAY,      (Conuro Testa Nera)
PADDA ORYZIVORA,        (Padda)
PHOEPHILA CINCTA        (Diamante Bavetta)

con effetto immediato rimane l’obbligo della denuncia nascite e l’obbligo del marcaggio (anellamento) ma viene tolto l’obbligo della registrazione nel registro di detenzione.
Riepilogando, per le suddette specie rimane solo l’obbligo della denuncia nascita e marcaggio a norma (anellini inamovibili).

Queste nuove norme semplificano la vita degli allevatori e detentori degli uccelli di cui all’elenco di cui sopra.
In tempi abbastanza brevi, alla suddetta lista si aggiungerà un ulteriore elenco con altre 11 specie, già approvate dalla Commissione Scientifica CITES ed  in attesa di ufficializzazione.  
Informiamo pure che altre 6 specie sono in esame da parte della Commissione Scientifica CITES per essere inserite a far parte di questa semplificazione.
Ricordiamo che l’Agapornis Roseicollis non è sottoposto a nessun tipo di vincolo poiché non è più in CITES da 5 anni.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni

Decreto ufficiale

Roma, 14/03/2011

Prot. C.V. 14032011 Cites - Comunicato Stampa -

E’ PUBBLICATO IL DECRETO CITES- ALL. B

riguardante l’esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di detenzione (o allevamento) per alcune

specie .

Si riferisce solamente a specie in Allegato B del Reg. (CE) n. 338/1997.

Le nostre Associazioni rendono noto il Decreto del 5 ottobre 2010 nella forma commentata e

specifica per i detentori di uccelli da compagnia, poiché la forma del Decreto (concepito per fauna e

flora) ed un grave errore nell’allegato 1 rischiano di rendere di difficile comprensione un atto che in

realtà semplifica la vita degli allevatori e detentori di uccelli in all. B/CITES.

Sottolineato che da anni non veniva promulgato un decreto specifico per il nostro settore e che tale

strumento ha una “forza di legge” nettamente superiore rispetto la semplice circolare, e che- quindisi

tratta di una novità molto positiva, il documento contiene decisioni molto interessanti per snellire

l’attività del Ministero Ambiente/CITES, riguardanti i bisogni e le richieste degli allevatori sportivi

e dei commercianti specializzati.

Ricordiamo che il sistema normativo vigente (europeo e nazionale) prevede per l’All. B tre

strumenti:

-Marcaggio individuale, norma base: Reg (CE) n. 865/2006, art 66;

-Denuncia di nascita, norma base: L. 7 febbraio 1992, n. 150 e successive attuazioni e

modificazioni;

-Registro di detenzione ( o d’allevamento), istituito con Decreto 8 gennaio 2002 (G.U n. 15 del 18

gennaio 2002).

Obiettivo del decreto, che è stato appena pubblicato e che stiamo illustrando, è escludere

dall’obbligo del Registro di detenzione alcune specie, che si trovano in particolari condizioni

( “facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai

dati disponibili, non significativo”) e con 2 vincoli: siano “

denunciati”, cioè ne sia stata

denunciata la nascita, e

“marcati”, cioè anellati secondo norma.

Dunque, la semplificazione introdotta dal Decreto 5 ottobre 2010 riguarda l’esenzione di

specie in All. B dal solo Registro d’allevamento.

Il Decreto procede per

integrazione al decreto istitutivo del registro d’allevamento,

precedentemente citato. Per le nostre necessità e per ottenere il massimo di chiarezza in una materia

così ostica, che utilizza linguaggi spesso incomprensibili ai più, conviene assemblare materialmente

ciò che dispone il decreto all’art. 1.” All’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002

sono aggiunti i seguenti paragrafi: e),f),g),h), e i).”. Ai nostri associati interessa solamente il

paragrafo e). Aggiungiamolo all’art. 3 citato ed otteniamo il nuovo art. 3 nella seguente forma (solo

le parti di nostro interesse):

1- Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del Registro (di detenzione o allevamento):

a)-…….

b)-…….

c)-i soggetti

(cioè le persone) detentori (allevatori e commercianti) di esemplari

appartenenti a specie incluse nell’All. VIII del Reg. (CE) 1808/2001 della Commissione del

30/08/2001 e sue attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell’art. 32,

comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE).

Disposizione preesistente: chiamiamola

fascia “A”;

d)-……..

e)- i soggetti

(cioè le persone) detentori (allevatori e commercianti) di esemplari

appartenenti a specie di uccelli incluse nell’All. B del Reg. (CE) n. 338/1997 e s. a. e m.,

facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta in base ai

dati disponibili, non significativo, incluse nell’.Allegato 1 al presente decreto, purchè

denunciati ai sensi dell’art. 8-bis della L. 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo

modalità conformi alle disposizioni di cui all’art. n. 66, comma 2, del Reg. (CE) n.

865/2006.

Con provvedimento della Direzione Generale per la protezione della natura, previo parere

della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo Forestale dello

Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all’elenco di cui

all’Allegato 1 al presente decreto.

Disposizione nuova: chiamiamola fascia “B”.

Queste sono le modificazioni di nostro interesse.

Rimaniamo sulle specie di uccelli e vediamo quali sono esclusi dall’obbligo del registro in

base al decreto 5 ottobre 2010, che rimanda

all’Allegato 1.

Questo va letto con grande attenzione, ma- soprattutto- con un bagaglio di conoscenze che

ora forniamo.

-l’allegato 1 contiene un evidente refuso: indica la specie Agapornis roseicollis fra le specie

incluse in All. B del Reg. (CE) n. 338/1997, mentre tale specie non è più in CITES da anni

(Reg. (CE) n. 1332/2005 del 9 agosto 2005). Dunque tale specie va depennata: vedremo

come formalmente modificare in modo ufficiale il decreto. Il refuso è già stato segnalato al

Ministero ambiente/CITES.

-l’allegato 1 indica 6 (tolto il roseicollis) specie: sono solo quelle già da tempo approvate

dalla Commissione scientifica, ma non ancora formalizzate dal Ministero ( si attendeva

appunto il “veicolo” decreto). I realtà, in tempi recenti, la Commissione ha approvato la

nostra richiesta motivata di altre 11 specie, mentre altre 6 andranno nella prossima riunione

della Commissione . Dunque , si sta parlando di un totale di 17 (certe) più altre 6

( dipendono dalla Commissione).

Un altro elemento innovativo importante introdotto dal decreto, ci verrà subito in aiuto per

incrementare rapidamente l’elenco di Allegato 1: per modificare tale elenco non è necessario

un nuovo decreto ma è sufficiente un provvedimento amministrativo della Direzione

Generale del Ministero. Per capirci bene: il percorso del decreto per arrivare alla

pubblicazione è durato 6 mesi, attraverso altri ministeri, Corte dei Conti, tipografia…. Tutto

questo, in base alla disposizione contenuta nel decreto 5 ottobre 2010, art. 1, paragrafo “e”,

ultimo comma non sarà più necessario.

Infine, ultimo commento : si conferma che , mentre il Registro di detenzione perde

importanza, importanti rimangono la Denuncia di nascita e- soprattutto- il marcaggio, che

sono strumenti insostituibili per ogni allevatore minimamente efficiente.

Ribadiamo il valore assoluto del marcaggio: il paragrafo “c” dell’art. 3 lo mostra in modo

inequivocabile. Marcato ? sì, allora hai ulteriori semplificazioni.

Su questa linea le 3 Associazioni si sono mosse e si muoveranno nei confronti del Ministero.

E’ opportuno che i detentori/allevatori facciano altrettanto, senza incertezze .

Segnaliamo anche la condizione posta per inserire soggetti nella corsia “preferenziale” che esclude

dall’obbligo del Registro di detenzione: le Specie “siano facilmente e comunemente allevate in

cattività…”.

Questo esclude, ragionevolmente il prelievo in natura.

Poiché tocca a noi fornire “i dati disponibili” per dimostrare questa condizione, è evidente

l’importanza di rendere disponibili – attraverso Associazioni. Federazione, Club i dati sulla

consistenza degli allevamenti e sulle nascite. Ancora una volta riscopriamo sul piano pratico

l’importanza del censimento spontaneo per le specie protette.

Denuncia nascita, marcaggio, dati su allevamento in cattività sono gli strumenti con cui

semplificare la gestione della detenzione e commercio delle specie in All. B, dopo le aperture

di questo decreto.

Ci sono ora le condizioni per fare un balzo nella chiarezza sulla detenzione di un certo numero di

specie di All. B. Abbiamo parlato, nell’illustrare l’art. 3 ora modificato, di Fascia ”A” e Fascia “B”.

FASCIA “A”:

- Riferimento: All. VIII del Reg. (CE) n. 1808/2001

- Unico obbligo: marcaggio a norma (no denuncia nascite, no registro detenzione/allevamento)

- Specie: Piccione Selvatico (Columba Livia); Cardinalino del Venezuela (Carduelis cucullata);

Kakariki Fronte Rossa( Cyanoramphus novaezelandiae); Parrocchetto del Cappuccio ( Psephotus

dissimilis)

FASCIA “B”:

-

Riferimento: “specie di All. B comunemente e facilmente allevate in cattività”

- Obbligo: Denuncia nascita e marcaggio a norma

- Specie: Agapornis fischeri, Agapornis personata, Nandayus nenday, Neophema elegans, Padda

oryzivora; Poephila cincta.

Più le altre specie (totale 11) approvate dalla Commissione scientifica ed in attesa di inserimento

nell’allegato 1

Infine, altre 6 specie in esame da parte della Commissione scientifica.

Confermiamo che l’Agapornis roseicollis non è sottoposto a vincoli poiché non è più in CITES

da 5 anni.

Si tratta, come gli associati possono vedere, di importanti modifiche, conseguenti ad analisi

congiunte, realizzate in un clima di proficua collaborazione fra le organizzazioni AIPA,AISAD e

FOI-Onlus con il Corpo Forestale dello Stato, e con il Servizio CITES Centrale.

Il nostro auspicio è che questo clima prosegua anche con la nuova dirigenza appena

insediata al Ministero e che fin dai prossimi giorni sia possibile riprendere il lavoro, affrontando

anche la regolamentazione delle specie in All. A

Il presidente AIPA Il presidente AISAD Il presidente FOI

Valeria Giberti Virgilio Camillini Salvatore Cirmi

Roma, 14 marzo 2011

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